giovedì 29 agosto 2013

Novita normative riguardante le verifiche delle attrezzature di sollevamento.


In data 20 agosto 2013 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale – nr. 194, la conversione in legge del cosiddetto “Decreto del fare”.

Importanti modifiche riguardante, semplificazioni e liberalizzazioni, sono state apportate al regime delle verifiche degli apparecchi di sollevamento (art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008).



Di seguito si riporta il testo integrale dell’art. 71 comma 11 del D.Lgs. 81/2008 così come modificato dall’art. 67 comma 5 lettera f della Legge 98/2013:
“11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro, sottopone le attrezzature di lavoro riportate all’allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di Lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.”

Come si evince dall’estratto dell’articola, il legislatore ha previsto le seguenti semplificazioni e liberalizzazioni:
PRIME VERIFICHE.
1) Domanda all’INAIL di messa in servizio dell’attrezzatura di sollevamento.
2) Effettuazione della prima verifica da parte dell’INAIL (Avvalendosi anche di soggetti abilitati) entro quarantacinque (45) giorni dalla domanda di messa in servizio.
3) In assenza d’intervento da parte dell’INAIL oltre il quarantacinquesimo giorno, prima verifica da assegnare a libera scelta dal datore di lavoro ai soggetti abilitati.
VERIFICHE PERIODICHE.
Nella periodicità stabilità dall’Allegato VII del D.lgs. 81/2008 (Annuale, Biennale e/o Triennale), il datore di lavoro a libera scelta incarica dell’effettuazione della verifica periodica un soggetto abilitato o l’ASL/ARPA.



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Alessandro Vezzoli
(CRANE SAFETY EVOLUTION SRL)

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